Regolamento europeo sui mercati degli strumenti finanziari MiFIR

MiFIR regolamenta l’implementazione di MiFID II, ossia la Direttiva europea sui mercati degli strumenti finanziari.

Il regolamento europeo di accompagnamento MiFIR richiede che i soggetti giuridici richiedano il LEI nell'articolo 26, paragrafo 6.

Articolo 26 Regolamento MiFIR (estratto): Obbligo di segnalare le transazioni

1.   Le imprese di investimento che effettuano operazioni in strumenti finanziari comunicano in modo completo e accurato i dettagli di tali operazioni all’autorità competente il più rapidamente possibile, e al più tardi entro la fine del giorno lavorativo seguente.

Le autorità competenti, a norma dell’articolo 85 della direttiva 2014/65/UE, istituiscono i dispositivi necessari per assicurare che anche l’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità per tali strumenti finanziari riceva tali informazioni.

Le autorità competenti rendono accessibili all’ESMA, su richiesta, tutte le informazioni comunicate a norma del presente articolo. […]

3.   Le segnalazioni comprendono in particolare i nomi e gli identificativi degli strumenti acquistati o venduti, il quantitativo, le date e le ore di esecuzione, i prezzi delle operazioni, un elemento di identificazione dei clienti per conto dei quali l’impresa di investimento ha effettuato l’operazione, un elemento di identificazione delle persone e degli algoritmi informatici all’interno dell’impresa di investimento responsabili della decisione di investimento e dell’esecuzione dell’operazione, un elemento di identificazione che permetta di individuare la deroga applicabile in virtù della quale è stata effettuata l’operazione, nonché i mezzi per identificare le imprese di investimento interessate, e un elemento di identificazione per individuare vendite allo scoperto quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 236/2012 con riferimento a titoli azionari e a strumenti di debito sovrano nell’ambito di applicazione degli articoli 12, 13 e 17 di tale regolamento. Per le operazioni non effettuate in una sede di negoziazione, le segnalazioni includono un elemento di identificazione delle tipologie di operazioni conformemente alle misure da adottare ai sensi del paragrafo dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera a), e dell’articolo 21, paragrafo 5, lettera a). Per gli strumenti derivati su merci, le segnalazioni indicano se l’operazione riduce il rischio in modo oggettivamente misurabile conformemente all’articolo 57 della direttiva 2014/65/UE.[…]

6.   Nel segnalare l’elemento di identificazione dei clienti di cui ai paragrafi 3 e 4, le imprese di investimento utilizzano l’identificativo della persona giuridica elaborato al fine di identificare i clienti che sono persone giuridiche. […]

L'identificatore della persona giuridica (LEI), di cui al regolamento UE MiFIR, è rilasciato all'entità giuridica pertinente da un'organizzazione accreditata nota come Local Operating Unit (LOU)

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