Requisiti LEI nel regolamento UE sulle operazioni di finanziamento tramite titoli (regolamento SFTR)

L'Unione Europea (UE) intende aumentare la trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) attraverso un regolamento che entrerà in vigore il 13 aprile 2020 e che dovrebbe portare a maggiori opportunità di monitoraggio e a una migliore identificazione dei rischi per questo mercato. Il LEI (Legal Entity Identifier) è una parte essenziale del nuovo regolamento, che si chiamerà Securities Financing Transactions Regulation (SFTR).

 

Cosa sono le operazioni di finanziamento tramite titoli?

Quando gli investitori e le persone giuridiche utilizzano attività finanziarie - come obbligazioni o azioni di loro proprietà - per garantire il finanziamento di altre attività, effettuano una cosiddetta "operazione di finanziamento tramite titoli" (SFT). Le SFT più comuni sono le operazioni di riacquisto e le operazioni di prestito titoli.

 

Cosa richiede l'SFTR alle imprese?

In base al nuovo regolamento, le imprese devono trasmettere tempestivamente a un repertorio di dati sulle negoziazioni (TR) registrato o riconosciuto le informazioni sulle operazioni SFT, compresi il proprio LEI e quello della controparte. I LEI trasmessi devono essere validi e attivi per soddisfare gli obblighi di segnalazione.

L'obbligo di LEI si applica a tutte le controparti di operazioni SFT che siano persone giuridiche[1]

 

Chi è interessato e dove?

In breve, tutte le entità finanziarie e non finanziarie dell'UE devono segnalare le loro operazioni SFT e identificarsi utilizzando il LEI. L'obbligo si applica a qualsiasi controparte stabilita nell'UE, comprese tutte le sue filiali indipendentemente dalla loro ubicazione, nonché a tutte le filiali UE di soggetti non UE.

Il regolamento copre quindi un ampio spettro di aziende. Ad esempio (ma non si tratta di un elenco esaustivo):[2]

  • Banche
  • Intermediari
  • Fondi e fondi alternativi
  • Fondi pensione
  • Società di investimento
  • Controparti centrali (CCP)
  • Depositi centrali di titoli (CSD)
  • Compagnie di assicurazione e riassicurazione
  • Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
  • Fiduciari di investimento accreditati (FIA) e controparti non finanziarie

Le piccole e medie imprese non sono tenute a segnalare direttamente le loro transazioni con le imprese finanziarie, in quanto tali transazioni sono segnalate dalle loro controparti finanziarie. Tuttavia, hanno comunque bisogno di un LEI per la segnalazione.

 

Quando entrerà in vigore il regolamento per le singole categorie di partecipanti alle operazioni SFT?

Gli obblighi di segnalazione entreranno in vigore tra aprile 2020 e luglio 2021 e saranno applicati gradualmente per le singole tranche di categorie di soggetti. Il primo gruppo deve conformarsi ai requisiti entro il 13 aprile 2020 (con un rinvio delle misure di vigilanza basate sul rischio al 13 luglio 2020 a causa della COVID-19).

Data di inizio dell'obbligo di segnalazioneSoggetti giuridici obbligati alla segnalazione
13 aprile 2020società di investimento;
istituti di credito;
società rilevanti di paesi terzi
13 luglio 2020controparti centrali (CCP);
depositari centrali di titoli (CSD);
società rilevanti di paesi terzi
13 ottobre 2020imprese di assicurazione;
fondi;
enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP);
società rilevanti di paesi terzi
13 luglio 2021controparti non finanziarie
10 ottobre 2022emittenti di paesi terzi [3]

[3] L'ESMA aggiorna la sua dichiarazione sull'attuazione dei requisiti LEI per gli emittenti di paesi terzi nell'ambito del regime di segnalazione SFTR

 

Esenzioni

Il Sistema europeo di banche centrali (SEBC), la Banca dei regolamenti internazionali e gli enti di gestione del debito pubblico sono esenti dagli obblighi di segnalazione. Il SEBC comprende le banche centrali dei 28 Stati membri dell'UE (membri dell'area dell'euro e non) e la Banca centrale europea (BCE).

 

[1] www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/esma70-145-238_lei_briefing_note.pdf

[2] Ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento delegato 2019/363 della Commissione, i seguenti soggetti giuridici devono identificarsi con il LEI Beneficiari, intermediari, controparti centrali (CCP), membri compensatori, agenti di prestito, CSD partecipanti, agenti tripartiti, soggetti dichiaranti e soggetti segnalanti.

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